STATUTO DEL SINDACATO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ED INDUSTRIA DI PORDENONE
(aggiornato dall’Assemblea degli Iscritti del 19 giugno 2021)
Titolo I: DENOMINAZIONE E SCOPI
E’ costituito il SINDACATO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ED INDUSTRIA con sede in Pordenone.
Il sindacato, a carattere volontaristico, professionale ed apartitico, ha per scopo di provvedere alla tutela degli interessi degli Agenti e Rappresentanti del commercio e dell’industria e delle professioni assimilate come descritte all’art. 4.
Il sindacato esclude dai propri scopi il conseguimento di qualsivoglia fine di lucro.
- a) promuovere e favorire in tutti gli appartenenti alla Categoria, il diffondersi dell’idea sindacale per la tutela dei loro interessi morali e materiali;
- b) concorrere in sede nazionale, regionale e locale, alla stipula di Accordi Economici Collettivi;
- c) assistere i propri associati nelle controversie di lavoro ed in ogni vertenza o questione sindacale;
- d) promuovere e favorire ogni iniziativa che miri alla tutela degli associati sul piano sociale, giuridico, economico e tecnico, all’incremento delle attività produttive commerciali, nonché alla formazione professionale;
- e) adoperarsi per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i propri associati, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo amichevoli intese ed arbitrati;
- f) designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi, Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza del sindacato;
- g) rilevare ed accertare, gli elementi, notizie e dati relativi alla Categoria, per il più efficace perseguimento dei fini statutari;
- h) esercitare tutte le funzioni che fossero demandate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità;
- i) adempiere a tutti gli altri compiti che di volta in volta, venissero deliberati dall’Assemblea degli iscritti e compiere gli atti e svolgere le attività, rispondenti al raggiungimento del fine istituzionale di tutela e difesa della categoria, in armonia con le esigenze nazionali.
Il SINDACATO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ED INDUSTRIA con sede in Pordenone, con deliberazione dell’Assemblea degli Iscritti, a norma del presente Statuto, potrà aderire ad Associazioni sindacali a carattere nazionale o regionale, che perseguono i medesimi scopi.
Titolo II: ISCRITTI
Possono aderire al sindacato tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, gli agenti di assicurazione, i promotori finanziari, i collaboratori delle suddette categorie e gli intermediari di commercio, inclusi chi opera con la tentata vendita, che comprovino di esercitare o aver esercitato effettivamente la professione. Possono inoltre aderire i pensionati che abbiano esercitato le professioni sopra citate.
L’ammissione al Sindacato è deliberata dal Consiglio Direttivo, di cui all’art 8, sulla base della domanda presentata dall’interessato e contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
L’adesione al Sindacato comporta l’obbligo degli iscritti di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dai competenti Organi del Sindacato. Comporta altresì l’obbligo di corrispondere al Sindacato un contributo annuale nella misura che di volta in volta sarà stabilita dall’Assemblea degli Iscritti. L’adesione ha effetto per tre annualità e si intende rinnovata tacitamente, di tre annualità in 3 annualità, se non viene disdetta dall’iscritto, a mezzo raccomandata o PEC, entro il 30 settembre di ogni triennio.
La qualifica di iscritto e conseguentemente il diritto alla tutela giuridica da parte del Sindacato, si perde:
- a) per dimissioni dell’interessato presentate nei modi e termini di cui al precedente art. 6;
- b) per motivata deliberazione del Consiglio Direttivo del Sindacato, di cui al successivo art. 8, adottata con voto di almeno due terzi dei suoi membri, per mancato pagamento dei contributi sociali, per gravi inadempienze agli obblighi assunti a norma dell’art 6 o per indegnità.
Titolo III: ORGANI E FUNZIONAMENTO
Sono organi del Sindacato:
- a) L’Assemblea degli Iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.
L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale al sindacato, alla data del 31 maggio di ogni anno. Gli iscritti impossibilitati a parteciparvi, potranno delegare altri iscritti a rappresentarli. Ciascuno di essi non può avere più di due deleghe.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 giugno; in via straordinaria si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta almeno un decimo degli iscritti, con atto scritto e motivato.
L’Assemblea è presieduta dal presidente del Sindacato o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in età.
Le funzioni di Segretario dell’assemblea saranno svolte dal segretario del sindacato o in caso di assenza, dal segretario nominato dal presidente dell’assemblea. Il Segretario redigerà e firmerà il verbale che sarà sottoscritto anche dal Presidente dell’Assemblea e in caso di votazioni a scrutinio segreto, anche dagli scrutatori.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Sindacato, oppure dal Vice presidente in caso di sua assenza, o dal Consigliere più anziano nel caso di assenza o inerzia del Presidente e del Vicepresidente, con invito scritto da spedirsi agli associati, anche in formato elettronico, almeno 10 giorni antecedenti la data della riunione. L’invito deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’assemblea può essere svolta anche nella forma di videoconferenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi degli iscritti. Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso di convocazione, L’Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Alle votazione sono ammessi gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi sindacali dell’anno in corso. Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente, salvo quanto previsto dall’art. 14 per la nomina delle cariche Direttive. Per le altre deliberazioni, relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento del Sindacato, provvedono gli art. 25 e 26.
Spetta, in via ordinaria, all’Assemblea degli iscritti :
- a) esaminare e discutere problemi di carattere generale, aventi importanza fondamentale, al fine di determinare l’indirizzo del Sindacato, per il perseguimento dei fini sociali;
- b) discutere ed approvare la relazione annuale del Presidente;
- c) discutere ed approvare il bilancio preventivo riguardante l’esercizio in corso, nonché il conto consuntivo relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente e la relazione del collegio dei sindaci;
- d) eleggere 10 membri del Consiglio Direttivo, n. 3 membri del Collegio dei Sindaci.
- e) discutere ed approvare eventuali modifiche al presente Statuto, a norma dell’art 24;
- f) adempiere a tutte le altre funzioni che le fossero attribuite da leggi e regolamenti.
Le votazioni per le cariche sociali hanno luogo a schede segrete, ma è facoltà dell’Assemblea di procedervi per voto palese. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. Essi dureranno in carica per tre anni e possono essere rieletti, salvo quanto disposto dall’art 18.
Il Consiglio Direttivo è composto da 10 consiglieri. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne facciano richiesta 3 Consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni, senza giustificato motivo, possono essere considerati decaduti dalla carica.
In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione con l’iscritto che all’atto della elezione del Consiglio Direttivo è risultato il primo dei non eletti e resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Sindacato o, in caso di sua assenza o impedimento, Dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Salvo quanto disposto dall’art. 7, le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, anche i Sindaci, di cui all’art. 8.
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo, oltre quelle derivanti dall’applicazione degli scopi di cui all’art. 2:
- a) procedere nella prima seduta, dopo che è stato eletto dalla Assemblea, alla elezione tra i Consiglieri del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Amministrativo, mediante votazione a schede segrete;
- b) dare concreta attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea degli Iscritti;
- c) promuovere indagini, dibattiti ed azioni di interesse collettivo, in rapporto agli scopi del Sindacato.
- d) procedere a quegli accordi, con altri organismi congeneri, che stimerà opportuni;
- e) compilare il bilancio preventivo, sulla base delle quote fissate dall’Assemblea ed il bilancio Consuntivo, eventuali contributi straordinari a carico degli Iscritti che richiedono determinate prestazioni;
- f) giudicare secondo equità e senza vincolo di formale procedura, su controversie che dovessero insorgere tra gli Iscritti. Tale giudizio sarà espresso solo se le parti interessate ne faranno esplicita richiesta, sarà inappellabile e vincolante.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del sindacato, a tutti gli effetti. Presiede di diritto, a norma degli art. 9 e 16, l’assemblea degli iscritti ed il Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
Adempie a tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto o dai competenti organi sociali, in particolare da le disposizioni necessarie per l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per assicurare il regolare svolgersi della vita del Sindacato. In caso di decesso, dimissioni o impedimento, che si protragga per oltre 3 mesi, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente, fino alla successiva Assemblea degli iscritti che procederà alla elezione di un nuovo Presidente, che manterrà l’incarico fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
L’Assemblea degli Iscritti, con le modalità stabilite dall’art. 14, nomina tre Sindaci, che durano in carica 3 annualità. Gli stessi Sindaci designano uno di loro a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio.
Il Collegio vigila l’andamento della gestione economica e finanziaria del Sindacato e redige la relazione sul Conto Consuntivo annuale per l’Assemblea. I sindaci partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di decesso o dimissioni di un Sindaco, gli altri componenti il Collegio provvederanno alla sua sostituzione con l’iscritto che all’atto dell’elezione del Collegio è risultato il primo dei non eletti e che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Collegio medesimo.
Gli incarichi sociali sono gratuiti; si dà luogo solo al rimborso delle spese sostenute pe rl’espletamento degli incarichi stessi, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa degli iscritti pensionati è pari al 50% della quota ordinaria.
Titolo IV: PATRIMONIO DEL SINDACATO, AMMINISTRAZIONE – BILANCI
Il patrimonio del Sindacato è costituito:
- a) dalle quote annuali, corrisposte dagli Iscritti nella misura che di volta in volta sarà stabilita dall’Assemblea;
- b) dagli interessi e rendite patrimoniali;
- c) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 17;
- d) da elargizioni o lasciti, costituiti a favore del Sindacato o dalla eventuale devoluzione di beni, eseguita a qualsiasi titolo, a favore del Sindacato stesso.
Gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitali sono deliberati dal Consiglio Direttivo. La loro esecuzione è in concreto affidata al Segretario Amministrativo, cui in tale ambito, compete la rappresentanza legale del Sindacato.
A conclusione di ogni esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere compilato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea, insieme alla relazione del Presidente ed a quella del Collegio dei Sindaci.
Titolo V: DISPOSIZIONI GENERALI
Eventuali modifiche al presente Statuto, dovranno essere deliberate dall’Assemblea, validamente costituita ai sensi dell’art. 11, con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti presenti e votanti.
Lo scioglimento del Sindacato deve essere deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti degli iscritti del Sindacato.
In caso di Scioglimento, l’Assemblea detterà le norme circa la devoluzione delle attività patrimoniali del Sindacato e nominerà un Collegio di tre liquidatori, scelti tra gli iscritti.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle Leggi generali e speciali e nei Regolamenti dello Stato.